La Legge di Stabilità ha prorogato al 6 giugno 2014, il termine per effettuare la verifica di sicurezza e la valutazione della tenuta sismica degli edifici, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 del Dl 6 giugno 2012 n 74 convertito nella legge 1 agosto 2012 n 122. Questo obbligo riguarda le imprese dell’area del sisma i cui capannoni, pur non avendo subito danni, evidenziano le ormai note carenze strutturali e necessitano di interventi di messa in sicurezza e di miglioramento sismico della struttura. Qualora, a seguito della verifica indicata, il livello della sicurezza della struttura risulti inferiore al 60% della sicurezza richiesta per un edificio di nuova costruzione, andranno eseguiti gli interventi finalizzati al conseguimento di questo risultato secondo le seguenti cadenze temporali:
– entro quattro anni dal termine di cui sopra se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
– entro otto anni se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
Ricordiamo che, nell’ambito dei contributi sugli interventi finalizzati alla rimozione delle carenze strutturali dei capannoni e al miglioramento sismico degli stessi (Bando Inail) illustrati in altra notizia di questa Newsletter, sono stati individuati contributi specificamente dedicati al conseguimento del miglioramento sismico degli immobili produttivi.