Slitta al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, che in base Legge di bilancio 2018 sarebbe dovuto decorrere dallo scorso 1° luglio.

La proroga è stata disposta con il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 148.

Per i prossimi sei mesi, quindi, i titolari di partita IVA potranno ancora utilizzare la scheda carburante per certificare gli acquisti di benzina e gasolio ad uso autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, ma per detrarre l’IVA e dedurre il costo, dal 1° luglio 2018 resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito. (Si veda la notizia dell’11 aprile 2018).

Restano escluse dalla proroga:

– le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici;

– le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuate da soggetti diversi dagli impianti stradali (ad esempio cessioni effettuate direttamente dalle compagnie petrolifere ovvero dal consorzio ai propri consorziati).

Come evidenziato da CNA è indubbio che l’introduzione di un obbligo avente tale portata innovativa richieda un periodo più ampio per l’implementazione al fine di consentire ai soggetti coinvolti di applicarlo in condizioni di certezza. Nonostante le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 89757 e con la Circolare n. 8, entrambe del 30 aprile 2018, residuano infatti alcune criticità interpretative che, al momento, non hanno trovato soluzione.

Di qui la richiesta della CNA di prevedere, nella fase di conversione del DL 79/2018, la disapplicazione delle sanzioni per eventuali comportamenti difformi tenuti dagli operatori esclusi dalla proroga. In ogni caso riteniamo che dal mese di gennaio 2019 sia necessario prevedere un semestre di sperimentazione per consentire un avvio graduale dei nuovi adempimenti, nel quale dovrà essere consentito il doppio regime di fatturazione, su carta e digitale, per scongiurare anche il rischio di blocchi del sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate che renderebbero impossibile l’arrivo delle fatture a destinazione e il relativo incasso.