Fissazione del carico: scatta la verifica su strada

 

Il Decreto ministeriale n°215 del 19 maggio 2017 (pubblicato in Gu n°139 del 17.6.2017 e consultabile in allegato), prevede dal 20 maggio prossimo la possibilità che vengano effettuati su strada una serie di controlli tecnici al fine di garantire la sicurezza stradale.

Tra questi, l’allegato III del decreto (allegato), regola i principi in materia di fissazione del carico per scongiurare che questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione durante tutte le fasi di operatività del veicolo.

In caso di carenze gravi o pericolose è anche previsto che il veicolo non possa essere rimesso in circolazione, se prima non viene rimossa l’anomalia riscontrata.

Durante l’esecuzione del servizio di trasporto, a bordo del mezzo vanno conservati sia il certificato di revisione relativo al controllo tecnico più recente, o relativa copia (in caso di certificato di revisione elettronico, la copia cartacea certificata o originale cartaceo), sia la copia della relazione relativa all’ultimo controllo tecnico su strada.

Le sanzioni per le violazioni riscontrate vanno da 85 a 338 euro. Il comma 3 dell’articolo 7, del decreto stabilisce inoltre che le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli. Va però segnalato che la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge il ruolo di “caricatore”, ovvero l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto, come da D.Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, per cui il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

Per maggiori informazioni potete contattare Lorenzo Folli, lfolli@cnafe.it