Soltanto poche settimane fa l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito i modi con cui un’azienda di autotrasporto dovesse dimostrare la disponibilità dei veicoli per i quali aveva acquistato gasolio e richiesto il rimborso delle accise, laddove il possesso di tali veicoli derivasse da una locazione senza conducente stipulata con altra impresa di autotrasporto. Ora, con nota 35427/RU del 22 marzo 2016, la stessa Agenzia aggiunge che il contratto di locazione senza conducente non è soggetto ad alcun obbligo di registrazione.
Discorso diverso invece vale per i noli a freddo, quelli a cui si ricorre per fronteggiare picchi di mercato e quindi in modo occasionale e sulla base di un contratto atipico con rendicontazioni periodiche delle ore o dei giorni di utilizzo del mezzo di trasporto. Perché, contrariamente alla locazione senza conducente, prevista dall’art. 84 del cds, che appunto non richiede registrazione, per i noli a freddo, invece, come aveva già chiarito l’Agenzia nella nota 35437/RU, è necessaria la registrazione del contratto.