Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate scioglierà la riserva sul nuovo importo delle deduzioni forfettarie riconosciute agli autotrasportatori di cose conto terzi per il 2014. E’ stato così sventato il taglio del 70% delle somme, come originariamente previsto dalla Circolare del 2 luglio dell’Agenzia delle Entrate. CNA-Fita si è attivata tempestivamente per cercare di ripristinare il 100% delle deduzioni e, dopo una travagliata trattativa con il Ministero dei Trasporti, si è potuto arrivare a recuperare l’80% delle somme riferibili allo scorso anno.

Un risultato importante ma parziale, che non ci soddisfa perché stabilisce un gravissimo precedente sulla possibilità retroattiva (ricordiamo che si fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2014) di cancellare somme concordate, programmate e avallate da Decreti interministeriali e su cui le nostre imprese avevano già chiuso i propri bilanci.

Le deduzioni forfetarie giornaliere stabilite per ambito territoriale del trasposto valide per il 2014, pertanto, sono così stabilite:

  1. euro 15,40 (invece che euro 6,30) per i trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa, pari al 78,60% di quanto previsto per lo scorso anno

  2. euro 44,00 (invece che euro 18,00)  per trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, pari al 78,60% di quanto stabilito per l’anno scorso;

  3. euro 73,00 (invece che euro 30,00) oltre il predetto ambito territoriale regionale pari a circa il 79,3% di quanto previsto per lo scorso anno.

Alla luce di questi nuovi importi delle deduzioni forfettarie, dovranno essere, conseguentemente, aggiornati i bilanci, le dichiarazioni e quindi i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2014.

Coloro che avessero già proceduto al versamento dei tributi dovuti considerando le deduzioni forfettarie precedentemente stabilite, possono far emergere il credito d’imposta dalla dichiarazione annuale UNICO-2015, da utilizzare in compensazione alla prima scadenza di versamento utile.