Secondo la Cassazione la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori.

 

La Corte di cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 20214/2017 depositata il 21 agosto, che l’appaltatore – anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui – è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.
La responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.
Nel caso in esame, osserva la suprema Corte, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un “concorso di colpa” tra committente ed appaltatore in ordine ai vizi delle opere eseguite per il fatto che tali vizi dipendono anche dalla direzione dei lavori e/o da scelte della committenza.