E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento attuativo che fornisce le specifiche tecniche necessarie per la formazione, la trasmissione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, comprese la formazione e la conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione normativa, contenuta all’interno del Codice dell’Amministrazione digitale, viene ora “concretizzata” grazie alle seguenti modalità attuative dei documenti informatici:
– creazione del documento amministrativo informatico, idoneità a soddisfare la forma scritta e il valore probatorio in giudizio, validità temporale (determinazione di data e ora di creazione opponibili a terzi), modalità e obblighi di conservazione;
– valore delle copie informatiche di documenti analogici (cartacei) e delle stampe cartacee di documenti informatici;
– valore dei duplicati e delle copie informatiche di documenti informatici;
– trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione (misure di sicurezza, formati da utilizzare, specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione).
Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
b) alle persone fisiche (cittadini italiani e dell’UE), alle persone giuridiche (società, enti, associazioni, comitati, aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’UE);
c) agli altri soggetti a cui viene affidata la gestione e/o la conservazione dei documenti informatici.
In vigore dal 12 febbraio 2015