Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018, è stato pubblicato il Decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, sul cui schema il Dipartimento del Tesoro aveva avviato una consultazione pubblica.
Il provvedimento, completa l’intervento normativo del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. n. 92, con cui il Governo ha inteso disciplinare il settore della compravendita di oggetti preziosi usati. In particolare, il Decreto definisce le caratteristiche e le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del nuovo Registro degli operatori compro oro, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato d.lgs. 92/2017, ai fini dell’esercizio in via professionale dell’attività. Il registro è istituito e gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Le finalità del provvedimento sono dirette a garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nel registro e la tempestiva disponibilità dei dati medesimi alle autorità competenti, all’autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e alle amministrazioni interessate.

Decreto 14 maggio 2018-Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro

Sarà operativo dopo la pausa estiva il Registro dei Compro oro istituito presso l’OAM. L’OAM ha tre mesi di tempo, (presumibilmente dal 2 ottobre 2018) a partire dall’entrata in vigore del decreto, per avviare la gestione del Registro: prima dell’avvio dovrà infatti stabilire, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti. Dovrà inoltre determinare il contributo, previsto dalla legge a carico degli operatori, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del Registro. L’Organismo informerà tempestivamente il settore, attraverso il proprio sito istituzionale, dei provvedimenti adottati, per consentire un avvio ordinato dell’operatività del Registro.

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Praticamente viene confermato che per attività di compro oro si intende l’attività commerciale che consiste nel compimento di operazioni di compro oro in via esclusivo o in via secondaria, e cosi dicendo include anche gli orafi artigiani e le gioiellerie. Da cui sono scaturite le critiche della CNA.

Ricordiamo che L’iscrizione in questo registro è obbligatoria per l’esercizio dell’attività di compro oro ed è subordinata al possesso della licenza art. 127 tulps. Per l’avvio di un’attività, i fabbricanti (industria), i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi devono richiedere specifica licenza al questore della provincia dove avrà sede l’attività. Gli orafi artigiani iscritti all’albo delle Imprese Artigiane, che non esercitano attività collaterale di commercio di oggetti preziosi, non hanno l’obbligo di richiedere la licenza di PS.

Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 art.1 legge 7/2000, gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.