Indicazioni operative

 

Compro oro: nuove norme per l’esercizio dell’attività

Dopo tanta attesa è stato pubblicato il decreto che avrà l’onere di portare un po’ di chiarezza in questa attività.
Innanzitutto per attività di compro oro si intende l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente.

 

Registro degli operatori compro oro

 

Una delle novità più importanti è sicuramente l’istituzione del registro degli operatori presso l’OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
L’iscrizione in questo registro è obbligatoria per l’esercizio dell’attività ed è subordinata al possesso della licenza art. 127 tulps.

Ai fini dell’iscrizione gli operatori inviano all’OAM in formato esclusivamente elettronico, apposita istanza contenente:

Indicazione del nome cognome e denominazione sociale
• Nominativo responsabile legale e del preposto
• Codice fiscale
• Indirizzo o sede legale unitamente a città e cap
• Estremi licenza tulps
• Conto corrente dedicato

All’istanza andranno allegati:

Copia documento identità operatore
• Attestazione rilasciata dalla Questura nella quale si dichiara che la licenza tulps è tuttora valida

L’OAM dopo aver verificato i requisiti o la completezza della documentazione allegata dispone l’iscrizione dell’operatore nel registro e assegna un codice identificativo.
Ogni variazione di quanto indicato in istanza dovrà essere comunicato all’OAM tempestivamente e cioè nei 10 giorni successivi all’intervenuta variazione, pena una sanzione pecuniaria di € 1.500.
Le modalità tecniche di invio dei dati e di implementazione del registro saranno stabilite con decreto del ministero dell’economia entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento e cioè 5/7/2017.
Il mancato versamento dei contributi dovuti all’OAM costituisce causa ostativa all’iscrizione o alla permanenza dell’operatore nel registro.
OAM precisa con apposito Comunicato stampa del 27 giugno u.s. che sarà necessario attendere l’emanazione del suddetto Decreto ministeriale previsto dalla normativa per poter avviare il Registro. Una volta entrato in vigore detto decreto, l’OAM avrà altri tre mesi per avviare la gestione del Registro.

 

Obblighi identificazione clientela

 

Altra importante novità riguarda gli obblighi antiriciclaggio cui saranno sottoposti gli operatori compro oro:

• devono procedere all’identificazione e adeguata verifica ogni cliente prima di svolgere l’operazione di compro o permuta oro (prima della riforma del D.Lgs. 231/2007 – effettuata ad opera del recentissimo D.Lgs. 90/2017 – tali soggetti erano sottoposti al solo obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta). Le operazioni importo superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso mezzi di pagamento diversi dal contante, che garantiscono la tracciabilità dell’operazione.
• Obbligo di conservazione. Gli operatori conservano i dati acquisiti e copia della ricevuta riepilogativa che rilasciano al cliente, per un periodo di 10 anni e adottano sistemi di conservazione idonei secondo quanto stabilito dalla normativa
• Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette. Gli operatori sono tenuti all’invio alla UIF delle segnalazioni sospette di riciclaggio, secondo le disposizioni della 231/2007 art. 35.

Tracciabilità delle operazioni di compro oro

 

Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni, gli operatori compro oro sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale, dedicato in via esclusiva a queste transazioni finanziarie.
Per ogni operazione dovrà essere predisposta una scheda numerata progressivamente contenente:

• Indicazione dati identificativi del cliente
• Sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso
• Indicazione quotazione oro e metalli
• Due fotografie digitali dell’oggetto prezioso
• Data e ora operazione
• Importo corrisposto e il mezzo di pagamento
• Destinazione dell’oggetto prezioso
• Altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto

A conclusione dell’operazione gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.
Chiunque svolge l’attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori compro oro è punito con la reclusione da 6 mesi e 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

 

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