“L’Agenzia delle Dogane ha reso noto con la nota inviata alla CNA,  n. 84845 del 24 luglio 2019 (pubblicata il 29 luglio 2019 e in allegato) le istruzioni in tema di digitalizzazione delle accise e obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che esercitano l’attività di microbirrifici.

La nota stabilisce che gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal decreto sui microbirrifici del 4 giugno 2019, dopo aver proceduto all’aggiornamento dei dati della licenza, dovranno utilizzare il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici.

L’Agenzia delle Dogane ha emanato le istruzioni in tema di digitalizzazione Accise e obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti “Microbirrifici”, per consentire la gestione del periodo transitorio in attesa della Determinazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

In particolare, a seguito della pubblicazione (in data 14 giugno 2019) del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 giugno 2019 e della circolare n. 4 del 28/06/2019, che abbiamo già provveduto ad inviare, con la nota n. 84845 del 24 luglio 2019, le Dogane hanno chiarito che:

  • gli operatori che opteranno per la licenza come Microbirrificio o Piccola birreria nazionale dovranno continuare ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi record A – Dati di controllo, E – Riepilogo dell’accisa ed R – Ravvedimento.

  • Il tipo record C non dovrà essere più utilizzato.

  • La segnalazione “42 – Importo non congruente con dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere presa in considerazione;

-gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal DM 04/06/2019, dovranno utilizzare, dopo aver proceduto con l’aggiornamento dei dati della licenza, il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici”