Con l’art 6 D.Lgs. 10/02/2017 n.29 è stato previsto un nuovo obbligo per le imprese che producono i materiali per uso Alimentare ovvero:
➢ Produzione in proprio o per conto terzi di:
– materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti
materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA
Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione riguarda la produzione e la
trasformazione dei polimeri, mentre è esclusa dall’obbligo di comunicazione la
produzione delle sostanze utilizzate per la formazione dei polimeri (additivi,
catalizzatori, monomeri ecc.).
➢ Trasformazione di Materie Prime: comprende la produzione di MOCA a partire
da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack ®
e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e
laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche,
stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
➢ Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti
partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti (ad es. produzione
macchinari, attrezzature, elettrodomestici…)
➢ Deposito: comprende l’esclusiva attività di stoccaggio svolta a supporto di
imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA.
➢ Distribuzione all’ingrosso: comprende gli Operatori economici che svolgono
attività di commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di Materie Prime o
MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari), anche attraverso forme
di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli
importatori intermediari di Materie prime e MOCA destinati ad altri Operatori
economici o direttamente a imprese alimentari.
Sono soggette ad un nuovo obbligo entro il giorno 31 luglio 2017, salvo proroghe.

Nel dettaglio le imprese sopra elencate devono inoltrare la comunicazione prevista dall’art. 6 del D. Lgs del 10.02.2017 n. 29 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio in riferimento alla sede operativa dello stabilimento dove viene svolta l’attività. Lo Sportello invierà la comunicazione alla Autorità Sanitaria competente. La comunicazione deve essere inoltrata per ogni sede operativa gestita dall’impresa. Non si devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.
I comportamenti sanzionabili in caso di controllo sono quelli che non rispettano le norme contenute soprattutto nei regolamenti 1935/2004 (CE) e 2023/2006 (CE).
Se la violazione viene ritenuta di lieve entità, il problema si risolve con una semplice diffida ad adempiere entro un congruo termine stabilito dalla legge.
In caso di violazione grave o comportamento recidivo si applicano si applicano sanzioni amministrative.

Si sottolinea che l’adempimento non riguarda direttamente l’impresa alimentare, bensì quelle che producono i materiali per uso alimentare (moca).
E’ chiaro che la finalità di questo nuovo adempimento è la costituzione di una banca dati a tutela del consumatore finale, riteniamo però che sia importante definire meglio e limitare il campo di applicazione della norma. Per questa ragione CNA Nazionale sta operando in tal senso.
Confidiamo inoltre che l’intervento delle associazioni di categoria possa rivedere l’impianto sanzionatorio.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgerVi alle Unioni competenti (Alimentare /Produzione).
In allegato:

Modulo Moca da compilare
Nota Informativa RER

Pubblicato in data 28/07/2017