Pane al carbone vegetale:
“CNA Alimentare invita i panificatori a non utilizzarlo o a fare molta attenzione nell’utilizzo: si rischia una denuncia per truffa “
E’ quanto ha affermato il Presidente Nazionale CNA Alimentare Mirco Della Vecchia dopo che 12 panificatori in Puglia sono stati denunciati per truffa per aver proposto “pane nero”
La diffusione del: “pane nero” è dovuta in parte all’aspetto estetico che abbinato ad altri cibi con colore crea un forte contrasto, ma, soprattutto, al presunto aspetto salutista. La presenza del carbone vegetale infatti favorirebbe la digeribilità e grazie alla sua capacità assorbente costituirebbe un aiuto per i disturbi gastrointestinali.
Questo aspetto viene messo in discussione dopo la recente scoperta della truffa alimentare in Puglia, dove sono stati denunciati i titolari di 12 panifici che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale con colorante E153, ossia aggiungevano all’impasto un additivo chimico, vietato dalla legge italiana ed europea.
Perché la normativa di settore non consente l’utilizzo di alcun colorante sia nella produzione di pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati per prepararli.
CNA Alimentare chiarisce che il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo» e in quanto tale non può essere utilizzata nell’impasto per il pane.
L’Italia vanta il primato Europeo per quantità e qualità di pani tradizionali naturali presenti pressoché in ogni comune del nostro Paese. Per cui si invitano tutti i panificatori a non utilizzare il carbone vegetale e a seguire le indicazioni del Ministero della Salute che in una nota, ha spiegato quando si può utilizzare il carbone attivo senza incorrere in rischi per la salute
“Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.

Il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto.

1) E’ ammissibile la produzione di un ‘prodotto della panetteria fine’ denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);

2) non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67).

3) non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.”