In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, che indirettamente sta causando danni alle attività economiche delle imprese e conseguentemente all’occupazione dei lavoratori e tenuto conto delle misure introdotte dal decreto del consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 e del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 raccogliamo qui le misure che possono essere adottate a sostegno dei lavoratori e delle imprese in riferimento alle specificità di ogni singola impresa.

Questo repertorio verrà aggiornato alla luce dell’accordo firmato il 6 marzo 2020 dal Presidente della Regione Emilia Romagna e relativo alla cassa integrazione in deroga. Sono stati resi disponibili 38 milioni di euro. Lunedì potremo fornirvi una serie di informazioni ufficiali sull’applicazione dell’accordo. 

Gli strumenti a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di aziende eventualmente soggette a contrazione dell’attività attualmente in vigore sono i seguenti:

SETTORE ARTIGIANO

L’accordo interconfederale siglato tra le parti sociali il 26.02.2020 ha introdotto una misura aggiuntiva pari a 20 settimane di sospensione dell’attività lavorativa. Tale misura è agevolata in quanto non è richiesta l’anzianità lavorativa delle 90 giornata e i lavoratori devono essere in forza prima del 26.02.2020 e in prima stesura prevede che gli accordi non possono superare il termine del 31.03.2020.

Le prestazioni sono già operative. È escluso il settore dell’edilizia.

SETTORE INDUSTRIA

Ricorso alla cigo = cassa integrazione ordinaria per eventi di forza maggiore nei limiti delle ordinarie 52 settimane nel biennio mobile

SETTORE EDILE ARTIGIANO E INDUSTRIA

Ricorso alla cigo = cassa integrazione ordinaria per eventi di forza maggiore nei limiti delle ordinarie 52 settimane nel biennio mobile.

SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

Ricorso al Fondo d’Integrazione Salariale ( FIS)

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

  • Per emergenza Coronavirus Il Fondo interviene con assegno ordinario per le aziende da 15 dipendenti in su
  • Per le aziende che versano l’ente bilaterale EBTER sono previste provvidenze dello stesso genere per le imprese fino a 5 dipendenti e provvidenze per le imprese non coperte con misura straordinaria fino a 15 dipendenti

Fondo bilaterale di categoria

Ricordiamo a titolo di esempio il Fondo autoferrotranvieri che interviene nei confronti dei dipendenti di aziende che applicano il contratto autoferrotranvieri e versano il relativo contributo. Il fondo interviene nei limiti di durata della cigo, ovvero per 52 settimane nel biennio mobile.

IN MANCANZA DEI REQUISITI PER GLI AMMORTIZZATORI SOPRA ELENCATI

Per le aziende in assenza dei requisiti per accedere agli ammortizzatori sopra elencati viene introdotta un’ulteriore misura di Cassa integrazione in deroga per le imprese con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni. Questa misura è riconosciuta per la durata massima di 1 mese.

L’operatività è subordinata alla decretazione delle singole regioni.

Siamo in una fase di continua evoluzione ed intensa interlocuzione con i Ministeri competenti sarà nostra cura darvi riscontro di ulteriori aggiornamenti.

Gli uffici paghe CNA territoriali sono a Vostra disposizione.